Ultima modifica: 18 Febbraio 2014

Accesso civico

L’art. 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013  ha previsto l’istituto dell’accesso civico, quale diritto di “chiunque”, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Modalità di esercizio

Il diritto può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione e la richiesta va inoltrata, via mail,  al Dirigente scolastico indicando eventuale indirizzo della pagina web in cui sono assenti le informazioni  e descrizione sintetica della richiesta.

L’accertamento dell’identità del richiedente sarà successivo alla valutazione della richiesta pervenuta.

Ricevuta la richiesta, il Dirigente scolastico, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito della scuola, entro il termine di 30 giorni. Contestualmente dà comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul sito, si limita a indicare il collegamento ipertestuale al documento o alla informazione al richiedente.